

Chi Siamo
MOVIMENTO AUTORI PROFESSIONISTI
MOVIMENTO PER LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI

STATUTO
Questo è il nuovo Statuto aggiornato come preannunciato
COSTITUZIONE SCOPO DURATA
ATTO COSTITUTIVO STATUTO DI
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Tra i Signori
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Rossella Conz Massara - C.F. CNZMRS37P50743E nata a Cittadella (Padova)il 10/09/1937 residente a Todi ( Perugia ) frazione Montenero n. 22 CAP: 06059
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Massimo Guantini - C.F. GNTMSM49H01E625R nato a Livorno, il 01/06/1949 residente a Milano (MI) Via Vigevano 32 - CAP 20144
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Stefano Vacca Maggiolini - C.F. VCCSFN44P09H501O, nato a Roma il 09/09/1944 e residente a Roma( RM) Via Colli della Farnesina ,164 - CAP 00135
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Vito Tommaso - C.F. TMMVTI37R28C286E, nato a Castelvetrano (TP) il 28/10/1937 e residente a Roma (RM) , Viale delle Medaglie d’Oro n. 203 - CAP 00136
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA
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E' costituita l’Associazione denominata "MAP Autori Movimento Autori Professionisti" con struttura democratica (d’ora in poi Associazione).
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L'Associazione fissa la propria sede, attualmente, in Roma (RM), Viale delle Medaglie d’Oro n. 203 CAP 00136. L’Associazione potrà istituire una o più sedi secondarie.
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L'Associazione, quale organizzazione apartitica, apolitica, senza indirizzi religiosi senza scopi di lucro, si prefigge lo scopo di salvaguardare i diritti e di tutelare nel modo più ampio gli interessi degli Autori professionisti anche in senso solidale, promovendo, sostenendo ed affiancando ogni e qualsiasi iniziativa mirata od utile alla difesa individuale e collettiva della creatività, con particolare riferimento alla gestione, riscossione e ripartizione del diritto d’autore ed eventualmente, dei diritti connessi. Si propone, inoltre, di agire in ogni opportuna sede istituzionale, sia pubblica che privata, al fine di far realizzare ad Autori di opere dell’ingegno rientranti nella tutela della legge sul diritto d’autore (d’ora in poi Autori), la costituzione e la formazione di un soggetto giuridico atto ad istituire un Fondo di Previdenza Complementare, in favore degli Autori Associati alla Società Italiana degli Autori ed Editori (d’ora in poi SIAE) anche mediante il recupero possibile di tutte le somme (dotazione ed entrate) giacenti oggi presso il Fondo di Solidarietà della SIAE e/o altri fondi assimilati. Pertanto si vogliono sensibilizzare gli Autori e le istituzioni, SIAE inclusa, al ché si realizzi e venga costituito detto Fondo di Previdenza Complementare, nel rispetto delle Leggi vigenti, essendo gli Autori senza specifica propria Cassa di Previdenza.
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La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2021.
TITOLO II
ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazione esclusivamente le persone fisiche operanti in qualsiasi settore della
creatività che generi diritto d’Autore. Per Autori/Compositori professionisti si intendono quei creativi
che abbiano contribuito con le loro opere a diffondere la Cultura nazionale in Italia e all’Estero.
Il numero dei Soci è limitato, al momento, ai soli Soci Fondatori ma è aperto a tutti gli Autori che vorranno aderire all’Associazione (Soci ordinari), presentando la domanda d’iscrizione e versando la quota d’iscrizione annuale stabilita dall’Associazione ed in particolare il numero dei Soci è aperto a tutti gli Associati al MAP (fondato dal compianto Pino Massara ) che rinnoveranno la propria iscrizione sottoscrivendo la nuova domanda di adesione. I Soci Fondatori sono Rossella Conz Massara, Massimo Guantini, Stefano Vacca Maggiolini e Vito Tommaso.
Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme e disposizioni dell’Associazione e di tutte le eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione stessa.
Il recesso è sempre consentito e si effettua dandone comunicazione scritta.
5. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per mancato rinnovo dell'iscrizione per un periodo superiore a tre anni, per recesso, per esclusione o per morte.
6. Il rinnovo dell'iscrizione è automatico a fronte del versamento della quota associativa annuale.
7. L'esclusione del Socio può essere pronunciata dal Comitato Direttivo nei seguenti casi:
a) quando il Socio non ottemperi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni assunte dall'Associazione;
b) quando il Socio arrechi un danno morale o materiale
all'Associazione o fomenti, in seno ad essa, dissidi o disordini.
L'esclusione non può essere pronunciata senza la preventiva
facoltà, entro 15 (quindici) giorni, di esporre proprie motivazioni
e giustificazioni: La delibera del Comitato Direttivo, tanto
d'archiviazione, che di esclusione, dovrà essere comunicata
entro 15 (quindici) giorni dall'emanazione e non è soggetta
ad impugnazioni o reclami di carattere associativo, ferma la facoltà
di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Il Socio che non rinnovi l'iscrizione, receduto, decaduto o escluso
non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e
perde ogni e qualsiasi diritto riconosciuto dall’Associazione.
8. I Soci sono obbligati
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ad osservare l’Atto Costitutivo, il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
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a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell’Associazione e degli Associati;
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a versare la quota associativa;
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ad agire in maniera fattiva per il raggiungimento dello scopo sociale;
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a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I Soci hanno diritto
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a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
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ad accedere alle cariche associative;
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a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
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Gli Organi dell'Associazione sono:
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l’Assemblea generale degli Associati;
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il Comitato Direttivo
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il Collegio dei Revisori.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il
versamento delle quote sociali.
Si considerano in regola con le quote sociali i Soci che abbiano corrisposto la quota almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’Assemblea.
L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria ed entrambe sono legalmente costituite in prima convocazione quando siano presenti il 50% (cinquantapercento) più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono legalmente costituite qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto, con il minimo di tre.
L'Assemblea, tanto Ordinaria quanto Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
L'Assemblea, che potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale mediante l’utilizzo di tutte le forme di comunicazione attualmente in uso, nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario Verbalizzante.
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Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Sono ammesse deleghe ma ogni Associato non potrà assumerne in numero superiore a dieci.
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L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno (entro il 30 Giugno) per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
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Competono esclusivamente all'Assemblea:
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la nomina e la revoca dei Membri del Comitato Direttivo;
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lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
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le modifiche al presente atto.
4. Le convocazioni dell'Assemblea, eseguita a cura del Presidente
dell’Associazione, dovranno essere fatte per comunicazione
scritta.
Ciascun Socio può far inserire specifici argomenti nell’ordine del
giorno facendone richiesta in tempo utile alla Presidenza purché
la domanda sia sottoscritta da almeno dieci dei Soci aventi
diritto al voto.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci assenti
e/o dissenzienti.
6. L’Assemblea Straordinaria è convocata:
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tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario;
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allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato Direttivo;
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allorché ne faccia richiesta scritta motivata almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 90 (novanta) giorni dalla
data in cui viene richiesta.
7. Al Presidente dell’Associazione, ed in caso di suo impedimento
od assenza, al Vice Presidente, competono la firma e la
rappresentanza anche giudiziale dell'Associazione.
Il Presidente deve vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul buon
andamento dell'Associazione e dare impulso al Comitato
Direttivo vigilandone sull’operato.
8. Il Comitato Direttivo è composto da 2 (due) a 9 (nove) membri
eletti dall'Assemblea, i quali rimangono in carica per 3 (tre) anni
e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) volte consecutive.
Il Presidente dell’Associazione nomina al suo interno:
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il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento;
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il Tesoriere responsabile del patrimonio e dei fondi sociali.
9. Il Comitato viene convocato a cura del Presidente dell’Associazione
mediante comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni
prima dell'adunanza.
Sono valide le riunioni del Comitato Direttivo con almeno la
presenza di due terzi dei Componenti ( gli assenti dovranno inviare
valida giustificazione ) anche in difetto delle formalità di cui sopra.
Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano anche i Componenti
del Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza semplice.
Spetta al Comitato Direttivo l'amministrazione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, fatto salvo quanto di competenza
dell'Assemblea dei Soci, nonché assumere i provvedimenti
disciplinari a carico dei Soci inadempienti.
10. Il Comitato Direttivo deve:
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curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei Soci;
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curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
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predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
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predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
11. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri eletti
dall’Assemblea.
Al suo interno il Collegio nomina il Presidente del Collegio il quale
provvederà alle convocazioni di questo.
Il Collegio controlla la regolarità contabile e certifica il bilancio
consuntivo.
12. Può essere nominato un Presidente onorario. Tutte le cariche sono
gratuite.
TITOLO IV
PATRIMONIO - ESERCIZIO - BILANCIO
13. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita
dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
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dalle quote annuali di associazione stabilite dall’Assemblea
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dai contributi speciali per oneri di gestione proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea,
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da eventuali avanzi della gestione dell’esercizio precedente,
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da lasciti, donazioni o elargizioni che a qualunque titolo pervengano.
14. In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea
dei Soci con la maggioranza dei due terzi degli Associati in regola
con il pagamento delle quote sociali annuali, il patrimonio residuo,
su indicazione della stessa Assemblea, è dovuto, salvo diversa
disposizione legislativa, ad altra Associazione avente finalità
analoghe e con esclusione di qualsiasi rimborso agli Associati che in
qualsiasi momento e per qualsiasi causa cessino di farne parte.
15. Per tutto quanto non previsto o regolato dal presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.
16. La quota associativa annua viene fissata, di anno in anno, dal
Comitato Direttivo.
Per il primo anno è stabilita in Euro 0,01 (un centesimo).
TITOLO V
VARIE
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Le modifiche al presente Atto possono avvenire solo in forza di delibera dell'Assemblea generale Straordinaria dei Soci assunta tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto con il minimo di 1/3 (un terzo) degli iscritti.
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Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto della maggioranza assoluta dei Soci iscritti all’Associazione aventi diritto di voto.
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Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa contenuta nel Codice Civile e nelle altre norme di legge vigenti in materia. Ove non ci sia una espressa previsione normativa deciderà l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.